Lecce 29 Marzo 2022
Agli Studenti Alle FamiglieAi DocentiAl DSGAAl personale ATASedeComunicazione n. 195
Oggetto: DECRETO LEGGE 24 marzo 2022 n.24_ SUPERAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA DA COVID-19_ NUOVE DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’ DOPO LA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA
L’art.9 del DL n.24 del 24 marzo u.s. ha stabilito che, dal 1 aprile 2022 e fino alla fine dell’anno scolastico, LE ATTIVITA’ DIDATTICHE PROSEGUIRANNO SEMPRE IN PRESENZA.
Nel caso ci siano nella classe ALMENO 4 CASI DI POSITIVITA’, si applicherà il regime dell’AUTOSORVEGLIANZA - obbligo di utilizzare mascherine di tipo FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
Nel caso di insorgenza di sintomi bisognerà sottoporsi subito a un test antigenico rapido, o molecolare, presso i centri abilitati, anche privati, o a un test antigenico autosomministrato. In quest'ultimo caso l’esito negativo sarà attestato in autocertificazione.
Se ancora sintomatici bisognerà effettuare un ulteriore test al quinto giorno dall’ultimo contatto, antigenico rapido, molecolare o antigenico autosomministrato, con le stesse modalità..
SOLO GLI STUDENTI POSITIVI potranno seguire le attività didattiche in modalità DDI e solo su richiesta della famiglia, o dello stesso studente se maggiorenne e dietro certificazione medica attestante che le condizioni di salute dello studente positivo gli consentano di seguire le attività didattiche distanza.
Lo studente sarà riammesso in classe dimostrando l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.
Al solo scopo di evitare di perdere importante tempo scuola a questo punto dell’anno scolastico, agli studenti che si dovessero assentare per gravi e certificati motivi di salute, sempre compatibilmente con la loro effettiva possibilità di seguire le attività didattiche, sarà consentito frequentare in modalità DDI, su richiesta della famiglia e dietro certificazione medica.
TUTTAVIA, NON ESSENDO QUESTA IPOTESI PREVISTA DALLA NORMATIVA ATTUALE, GLI STUDENTI RISULTERANNO ASSENTI E NON POTRANNO EFFETTUARE PROVE DI VERIFICA.
Comunque le assenze, poichè dovute a gravi motivi di salute, saranno giustificate e considerate in deroga e, di conseguenza, non conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico.
Il Dirigente ScolasticoProf. Aldo Guglielmi
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93)